REGOLAMENTO DISCIPLINA
TITOLO I: DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
Articolo I.Gli studenti sono tenuti:
1. a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. a mantenere nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri un comportamento corretto e coerente con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato italiano.
4. ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto.
5. ad utilizzare correttamente le strutture, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. a condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della comunità scolastica.
7. a non utilizzare durante le lezioni o le attività didattiche i telefonini, i giochi elettronici e i riproduttori di musica.
8. a fruire del servizio bar interno rispettando gli orari di accesso senza creare disturbo allo svolgimento delle attività della scuola e senza diminuire il proprio impegno scolastico.
Articolo II.Gli alunni che manchino ai doveri scolastici di cui all’art. I del presente regolamento, sono sottoposti a sanzioni disciplinari individuate all'art. X del presente Regolamento il cui scopo assume prevalentemente finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
Articolo III.Il regolamento d’Istituto del Liceo Scientifico Keplero, riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che nessun studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Articolo IV.Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
Articolo IVbis. Le attività relative alle conversioni delle sospensioni in favore della comunità scolastica sono individuate dal dirigente scolastico, nel rispetto dei principi dettati dallo statuto degli studenti e delle studentesse, e nell’ambito delle attività individuate dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto.
Articolo IVter. Per la violazione dei doveri indicati al punto 7 dell’articolo I è prevista la sanzione del ritiro temporaneo delle apparecchiature elettroniche degli alunni da parte del dirigente scolastico e/o del docente che rileva la violazione ed esse potranno essere ritirate da n genitore. Nei casi di infrazioni gravi, riprese poi diffuse in internet, saranno applicate le sanzioni economiche che possono raggiungere anche i 30.000 €.
Articolo V.In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
Articolo VI.Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati a seguito di decisione del consiglio di classe e possono essere disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
Articolo VII.L'immediato allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è disposto dal dirigente scolastico in concorso con il vicario o almeno uno dei collaboratori, quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
Articolo VIII.Nei periodi di allontanamento deve essere mantenuto, tramite il coordinatore del consiglio di classe, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare e favorire il rientro nella comunità scolastica.
Articolo IX.Nel
caso in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo
studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra
scuola.
art. IX bis Nei casi gravi di violenza nei confronti di compagni,
docenti o altre persone o per uso improprio di altrui immagini è
previsto l’ allontanamento
dalla comunita' scolastica fino alla fine dell’anno scolastico con
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di
Stato conclusivo del corso di studi.
Articolo X.Le infrazioni ai doveri di cui all'art. 1 del presente Regolamento sono sanzionate secondo le seguenti modalità:
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comma |
Comportamento |
sanzione |
organo competente |
procedura |
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1a |
· Mancata giustificazione delle assenze (per la seconda volta l’alunno dimentica la giustificazione) · Abitudine a ritardare le giustificazioni delle assenze (quando si registrano almeno tre ritardi nelle giustificazioni) · Entrate ingiustificate in ritardo (3 ritardi) |
ammissione dell’alunno se il giorno successivo viene accompagnato da uno dei genitori. |
Docente della prima ora |
Informazione telefonica alla famiglia; il coordinatore di classe riferisce al consiglio di classe |
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2 |
mancanza di rispetto, lesivo della dignità personale e professionale sia verbale che con atti, rilevata e a da qualunque operatore scolastico e riferita al consiglio di classe |
allontanamento fino a 15 giorni |
Consiglio di Classe |
· Consiglio di Classe · lettera alla famiglia · eventuale ricorso organo di garanzia |
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3 |
violazione di principi costituzionali nazionali ed internazionali (comportamenti sociali) |
allontanamento fino a 15 giorni |
Consiglio di Classe |
· Consiglio di Classe · lettera alla famiglia · eventuale ricorso organo di garanzia |
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4 |
violazione dei regolamenti rilevata dai responsabili e riferita al Consiglio di Classe |
allontanamento fino a 15 giorni |
Consiglio di Classe |
· Consiglio di Classe · lettera alla famiglia · eventuale ricorso organo di garanzia |
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5 |
danno premeditato oppure dovuto ad atteggiamento irresponsabile rilevato da qualsiasi operatore scolastico |
risarcimento del danno; allontanamento dalla scuola fino a 15 gg . |
Consiglio di Classe |
· Consiglio di Classe · lettera alla famiglia · eventuale ricorso organo di garanzia |
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6 |
danni all’ambiente scolastico e mancanza di cura |
Risarcimento del danno; allontanamento dalla scuola fino a 15 gg .
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Consiglio di Classe |
· Consiglio di Classe · lettera alla famiglia · eventuale ricorso organo di garanzia |
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7 |
uso delle apparecchiature elettroniche di cui al punto 7 dell’art. I |
Ritiro dell’apparecchiatura e riconsegna alla famiglia (o all’alunno se maggiorenne) al termine delle lezioni. Allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni |
Docente |
· Consiglio di Classe · lettera alla famiglia · eventuale ricorso organo di garanzia |
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8 |
mancato rispetto delle regole di utilizzo del bar |
allontanamento fino a 15 giorni |
Consiglio di Classe |
· Consiglio di Classe · lettera alla famiglia · eventuale ricorso organo di garanzia |
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9 |
Violenza nei confronti di persone o uso improprio di immagini (diffusione in internet) |
Allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico |
Consiglio di Istituto |
· Informazione alla famiglia · Eventuale ricorso organo di garanzia |
N. B.: per ogni procedura è sottintesa l’informazione allo studente circa il comportamento rilevato e l’avviato procedimento.
Articolo XI.L’Organo di Garanzia disciplinare del Liceo Scientifico Keplero è composto da quattro membri effettivi: due studenti, un docente e un genitore e da tre membri supplenti uno per ciascuna componente.
Articolo XII.L’organo di garanzia ha durata annuale ed è presieduto dal genitore. Le funzioni di segretario sono affidate al docente che provvede a raccogliere i ricorsi, a convocare le riunioni sulla base di quanto stabilito nel presente regolamento e a dare attuazione alle delibere prese; in caso di assenza del presidente ne assume le funzioni.
Articolo XIII.I membri effettivi e supplenti dell’Organo di Garanzia sono nominati dagli eletti delle rispettive componenti nel consiglio di Istituto e possono essere scelti fra tutti gli aventi diritto al voto.
Articolo XIV.L’Organo di Garanzia opera e decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Articolo XV.Il membro assente viene sostituito dal supplente della rispettiva componente. In caso di tre assenze consecutive si decade dall’incarico e il Consiglio di Istituto provvederà al reintegro come da articolo XIII del presente regolamento.
Articolo XVI.L’Organo di Garanzia, è deputato anche a decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti insorgenti all’interno della scuola in merito all’applicazione del DPR 24 giugno 1998 n. 249:"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".
Articolo XVII.Avverso le decisioni dell'organo di garanzia è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al Ufficio Scolastico Regionale che decide in via definitiva.