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                                Roma, lì 9/5/09

 

Circolare N. 93

Ai Docenti

Agli Studenti

Ai Genitori

 

Negli ultimi tempi numerosi studenti sono stati sorpresi ad usare i propri cellulari, nonostante i ripetuto inviti  da parte dei docenti e della Direzione a non tenerli accesi durante le lezioni. Ciò premesso  sento il dovere di ricordare, ancora una volta e questa volta per iscritto, agli studenti e ai genitori che è tassativamente vietato a scuola l’utilizzo del cellulare e di qualunque strumento digitale , in particolare durante le attività   didattiche. Chiunque sarà sorpreso con telefonini accesi verrà sottoposto alle sanzioni disciplinare previste dal regolamento d’Istituto in applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR n.249/1998 e successive modifiche) , e se il fenomeno dovesse persistere saranno contemporaneamente applicate  le previste sanzioni pecuniarie per gli studenti maggiorenni e per le famiglie dei minori (Direttiva del MPI 104/2007).

Si riportano di seguito stralci della Direttiva citata  consultabile integralmente in biblioteca.

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico

                                                                                        Marcello Greco

 

 

 

Stralci della Direttiva del MPI N.104/2007

 

Come è noto, i moderni telefoni cellulari, così come altri dispositivi elettronici, consentono

facilmente, ed in ogni momento, agli utenti di scattare fotografie o registrare suoni o filmati,

riconducibili a delle persone fisiche. Tali strumenti consentono anche l’invio ad altre persone

delle fotografie o delle registrazioni sopra citate, ad esempio mediante l’utilizzo di “MMS”,

oltre ad offrire la possibilità di utilizzare i suddetti dati per la pubblicazione su siti internet.

Di fronte a queste opportunità fornite dall’utilizzo delle nuove tecnologie occorre chiarire che

la diffusione di dati personali di questo genere, ai sensi della normativa vigente, non può

avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquisiti, in quanto ciascuna persona è

titolare del diritto alla protezione dei dati personali…………………

…………L’inosservanza dell’obbligo di preventiva informativa all’interessato comporta il

pagamento di una sanzione amministrativa che va da un importo minimo di 3.000 euro sino

ad un massimo di 18.000 euro ovvero, in caso di dati sensibili o di trattamenti che comportino

situazioni di pregiudizio, di grave detrimento anche con eventuale danno, la sanzione va da un

minimo di 5.000 euro sino ad un massimo di 30.000 euro (cfr. art. 161 del Codice)…………….

……………In ogni caso, gli studenti devono adottare un comportamento corretto e di rispetto nei

confronti del dirigente scolastico, del personale della scuola e dei loro compagni, con

riferimento al quale i regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i

comportamenti che configurano mancanze disciplinari (artt. 3 e 4, d.P.R. 24 giugno 1998, n.

249 - “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola

secondaria”).