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STATUTO ASSOCIAZIONE
KEPLERINI
Art. 1 - Costituzione
E' costituita un'Associazione denominata KEPLERINI (Associazione ex Studenti, genitori, insegnanti, presidi e personale ATA del Liceo Scientifico Statale Keplero di Roma) .
L'Associazione è regolata dal presente atto e, in mancanza dal Codice Civile.
La durata dell'Associazione è illimitata
Art. 2 - Sede
L'Associazione ha sede in Roma, Via Silvestro Gherardi, 87-89 presso il Liceo Scientifico statale Keplero.
Art. 3 - Scopi dell'Associazione
L'Associazione ha come scopo la promozione di attività che favoriscano lo sviluppo tra i soci di iniziative destinate alla formazione culturale, professionale e sociale. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono lo studio, la ricerca, il dibattito, iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale. L'Associazione potrà organizzare o creare un servizio di assistenza e di supporto a strutture già esistenti nel campo del volontariato. I soci potranno anche usufruire di attività ricreative, e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza ed integrazione sociale. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidono con gli scopi dell'Associazione stessa. A titolo esemplificativo e non tassativo, l'associazione svolgerà le seguenti attività:
a) attività culturali: tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzioni di biblioteche, proiezioni di film e documentari culturali, o comunque di interesse per i soci, mostre fotografiche, mostre di pitture, scultura e ceramica ad altre;
b) attività ambientali: studi ed iniziative per la tutela dei beni ambientali architettonici, archeologia, artistici e storici. A tal fine I'Associazione potrà avvalersi di esperti ambientali;
c) attività ricreative: teatro ed intrattenimento musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezioni di film e documentari, visite guidate e viaggi d'istruzione;
d) attività associative: incontri, manifestazioni tra i soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro;
e) attività di formazione: corsi di formazione, corsi di preparazione e corsi di perfezionamento;
f) attività editoriale: pubblicazione di una rivista - bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, di studi e ricerche;
g) Iniziative varie a favore degli studenti
Art. 4 - Carattere dell'Associazione
L'Associazione ha carattere volontario, ha struttura democratica e non ha scopo di lucro. 1 soci sono tenuti ad un comportamento corretto s'a nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente statuto .
Tutte le categorie dei soci hanno diritto di voto; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa; gli associati maggiorenni hanno sempre diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto dei regolamenti eventuali e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato ha diritto ad un voto che può essere espresso personalmente o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.
La quota o contributo
associativo è intrasmissibile, eccezion fatta per trasferimenti a causa di
morte e non è rivalutabile.
Art. 5 - Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio dell'
associazione è costituito:
a) dalle quote associative
stabilite ogni anno dal Consiglio Direttivo;
b) dai contributi erogati a
titolo di sostegno;
c) dalle donazioni, lasciti,
liberalità, in quanto accettati e da ogni altro introito a qualsiasi titolo
acquisito dall'Associazione.
Art. 6 - Requisiti dei soci
Possono essere soci
dell'Associazione tutti coloro che, in numero illimitato e ora fuori dalla vita
del Liceo Scientifico Statale Keplero di Roma, vi hanno studiato o lavorato per
almeno tre anni (ex alunni e/o genitori, presidi, docenti e personale ATA o non
docente).
Nell' associazione si
distinguono i soci onorari, i soci fondatori ed i soci effettivi.
Sono soci onorari - La
qualifica di socio onorario può essere conferita a quelle persone cui
l'associazione crede
doveroso tributare tale omaggio. I soci onorari sono esenti dal pagamento di
qualsiasi contributo.
Soci fondatori - La
qualifica di socio fondatore risulta dall'elenco generale dei soci.
Soci effettivi - Per essere
accettato quale socio effettivo, rientrando nelle categorie previste dal primo
comma del presente articolo, bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo
e versare la quota di iscrizione all'atto della presentazione di domanda
stessa.
La quota di iscrizione sarà
deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per
l'anno successivo.
L'appartenenza
all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al
rispetto
delle risoluzioni prese dai
suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie.
La qualifica di socio può
venire meno per i seguenti motivi:
a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
b) con delibera motivata di
esclusione approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo per accertati
motivi di incompatibilità per aver
contravvenuto norme ed obblighi del presente statuto o
per motivi che comportano indegnità. A
tale scopo il Consiglio Direttivo entro il mese
successivo data dell'assemblea annuale
provvede alla revisione della lista dei suoi soci, il socio
ha facoltà di ricorrere al Comitato di
Controllo entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Il Comitato di Controllo decide a
maggioranza.
c) per omesso pagamento dei contributi.
Art. 7 - Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione
sono:
a) L'Assemblea;
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b) Il Consiglio Direttivo;
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c) Il Presidente;
-----------------------------------------------------------------------
d) Il Vice Presidente;
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e) Il Comitato di controllo --------------------------------
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Art. 8 - Assemblea dei soci
L'Assemblea è costituita dal soci onorari, fondatori ed effettivi. E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza , dal Vice Presidente.
L'assemblea dei soci è sovrana; essa viene convocata in sedute ordinarie e straordinarie nella sede o altrove.
Viene convocata in via ordinaria una volta ogni anno dal Presidente o, in via ogni volta lo ritenga opportuno il Presidente o il Comitato di Controllo, o un quinto degli iscritti.
L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico finanziario relativo a tutte le attività dell'Associazione.
Tale rendiconto deve essere obbligatoriamente redatto e approvato; a tal fine esso deve essere messo a disposizione presso la sede sociale per un congruo periodo di tempo, non inferiore a 10 giorni antecedenti all'Assemblea stessa al fine di consentirne la consultazione da parte dei soci.
Le deliberazioni dell'Assemblea ed il rendiconto sono liberamente accessibili ed ispezionabili.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
La convocazione è fatta con avviso affisso nella sede o con comunicazione scritta inviata ai soci, almeno quindici (15) giorni prima, con indicazione del luogo, giorno, ora e degli argomenti da trattare.
Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti ed in regola con il pagamento delle quote associative.
Tutte le categorie dei soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed alle sue attività con pari diritti.
Spetta all'Assemblea dei soci:
ü la discussione delle linee del programma presentate dal Presidente all'atto del suo insediamento e nell'Assemblea ordinaria annuale;
ü la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Comitato di Controllo mediante elezione per acclamazione o su lista unica con candidature libere e con preferenze espresse su due terzi (2/3) dei membri da eleggere;
ü la decisione su ogni altro argomento che il Presidente o i1 Consiglio Direttivo reputerà opportuno iscrivere all'ordine del giorno;
ü l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo presentato dal Presidente e redatto dal Tesoriere entro il 31 dicembre di ogni anno.
Ogni socio ha facoltà di proporre iniziative corredandole con un preventivo di spesa
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri, nominati dall'Assemblea.
Elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.
Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. L'assenza non giustificata del
consigliere a tre riunioni consecutive, comporta l'automatica decadenza dalla carica.
E' convocato dal Presidente di sua iniziativa o da un terzo dei membri.
Le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le sue
delibere sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità dei voti prevale il
voto del Presidente.
Approva le domande di iscrizione dei soci.
Nomina un Tesoriere scegliendolo tra i soci.
Determina l'entità delle quote sociali.
Delibera annualmente i nominativi dei soci cui sono delegati, con condizioni e limiti
I poteri di firma per le operazioni sui conti correnti postali e bancari intestati all'Associazione.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo.
ü Ha la rappresentanza legale ed in giudizio dell'Associazione;
ü convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
ü dura in carica tre anni;
ü sottopone il programma dell'attività annuale all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
ü sovrintende a tutti i servizi dell'Associazione e assume tutti provvedimenti relativi al suo funzionamento;
ü assegna incarichi e compiti operativi, sentito il Consiglio Direttivo;
ü amministra il patrimonio dell'Associazione coadiuvato dal Tesoriere e dal Vice Presidente.
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di assenza.
Il Comitato di Controllo assicura il corretto funzionamento dell'Associazione con poteri di censura nei confronti degli organi sociali e dei singoli iscritti. E' composto da tre (3) a cinque (5) membri, eletti dall'Assemblea, e resta in carica tre (3) anni.
L'esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.
Il conto consuntivo è redatto dal Tesoriere e sottoposto dal Presidente, all'approvazione dell'Assemblea.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Il presente statuto, composto da 15 articoli, può essere modificato dall'Assemblea con maggioranza di almeno due terzi dei presenti.
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso Fiscale
consta di sei pagine
Roma,25 ottobre2007.
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